L’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell’incolpazione, l’interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la decisione disciplinare eccependo la genericità del relativo capo di incolpazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 242 del 3 giugno 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 03 Giugno 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 22 Giugno 2023 (sospensione)