Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del vigente codice deontologico forense, non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l’avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest’ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, potendo essere il conflitto anche solo potenziale.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 20881 del 26 Luglio 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 160 del 25 Luglio 2023
0 Comment