Anche nel procedimento disciplinare, qualora il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato, il provvedimento conclusivo deve essere notificato alla parte presso l’avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, neppure a mezzo PEC.
Corte di Cassazione (pres. De Stefano, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 27773 del 4 dicembre 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 27773 del 04 Dicembre 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 96 del 07 Ottobre 2019
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