Anche nel procedimento disciplinare, qualora il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato, il provvedimento conclusivo deve essere notificato alla parte presso l’avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, neppure a mezzo PEC (Nel caso di specie, la sentenza CNF era stata notificata al solo domiciliatario e non pure all’incolpato personalmente, che ha quindi eccepito l’asserita inidoneità della notifica stessa ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione).
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 32725 del 18 dicembre 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 32725 del 18 Dicembre 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 154 del 06 Novembre 2017
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