Nel caso l’incolpato abbia, nel corso del procedimento disciplinare, eletto domicilio nello studio del proprio difensore, in tale luogo soltanto deve effettuarsi la valida ed efficace notificazione della decisione e dalla data della notifica in siffatto modo eseguita decorre il termine della impugnazione, a nulla rilevando che l’incolpato stesso abbia avuto aliunde conoscenza della decisione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva estratto copia della decisione disciplinare presso il COA, che gli aveva notificato la decisione stessa in luogo diverso dal domicilio eletto).
Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Frasca), SS.UU, ordinanza n. 9149 del 6 maggio 2016
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Del Paggio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 162.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 9149 del 06 Maggio 2016 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 114 del 22 Luglio 2015
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