In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, viola l’art. 22 del codice deontologico forense l’avvocato che, sulla base di una sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia del credito accertato, in relazione alle condizioni economiche del debitore, e pur in assenza di un rifiuto esplicito di quest’ultimo di dare esecuzione alla sentenza, notifichi atto di precetto al debitore, così aggravando la sua posizione debitoria, senza previamente informare l’avvocato dell’avversario della propria intenzione di dar corso alla procedura esecutiva. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 18/05/2009)
Cassazione Civile, sez. Unite, 23 dicembre 2009, n. 27214- Pres. Vittoria Paolo- Est. Finocchiaro Mario- P.M. Martone Antonio
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