In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l’art. 50, primo comma, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, va interpretato nel senso che la notificazione della decisione del Consiglio dell’ordine è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche del suo difensore, e che alla effettuazione della notificazione alla parte deve aversi riguardo al fine di verificare se vi sia stata osservanza del termine di venti giorni per il ricorso davanti al Consiglio nazionale forense; e tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli art. 24 e 3 Cost., considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase d’impugnazione e non consentono di ravvisare un’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alle diverse regole inerenti alla comunicazione del deposito della sentenza resa in esito al procedimento penale, anche alla stregua della non equiparabilità di quest’ultimo al procedimento disciplinare.
Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Evangelista Sm- P.M. Dettori P (conf.)
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