La comunicazione di apertura del procedimento disciplinare effettuata mediante atto notificato a mani, anziché mediante plico raccomandato, non determina alcun vizio, poiché lo strumento adottato assicura ancor meglio della semplice spedizione postale l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita violazione del D.L.gvo 2003/1996. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’eccezione).
Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19526 del 23 Luglio 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 408 del 31 Dicembre 2016
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