La norma di rito penale che impone la lettura dell’interrogatorio dell’imputato assente non si applica al procedimento disciplinare

L’art. 499 secondo comma Cod. proc. pen., che prevede la lettura dell’interrogatorio reso dall’imputato assente, non è applicabile nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, il quale trova compiuta regolamentazione nella disciplina dettata dal titolo secondo del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, e può essere soggetto alle disposizioni del processo penale solo in ipotesi di espresso richiamo contenuto in detta disciplina.

Cassazione Civile, sentenza del 06-05-1978, n. 2162, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. MANCUSO F- P.M. SAJA F (CONF)

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