La necessaria esposizione dei fatti nel ricorso per Cassazione

Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, stabilito dall’art. 366 primo comma, n. 3 cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, si applica anche ai ricorsi proposti avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, con conseguente inammissibilità quando il ricorso non contiene alcuna esposizione in fatto e dal contesto non si evince neppure quale sia l’imputazione addebitata all’avvocato e quali le circostanze poste alla base della decisione. (Nella specie le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che dal contesto del medesimo non fosse evincibile neppure il capo di imputazione addebitato all’avvocato ricorrente e quali fossero le circostanze poste a base della decisione impugnata). (Dichiara inammissibile, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007)

Cassazione Civile, sez. Unite, 05 marzo 2008, n. 5919- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele

Giurisprudenza Cassazione

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