La natura (ontologicamente) afflittiva delle sanzioni disciplinari non può essere invocata al fine di sottrarvesene

Il requisito del periculum, necessario per la sospensione della sentenza del CNF, non è integrato dalla considerazione che la sanzione disciplinare nuocerebbe all’onorabilità dell’incolpato, giacché altrimenti si perverrebbe all’illogica conseguenza che mai nessuna sanzione disciplinare sarebbe suscettibile di esecuzione immediata se impugnata o impugnabile, perché qualsiasi sanzione sarebbe, per il solo fatto di essere irrogata, di per sé lesiva dell’onorabilità del condannato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha respinto, perché “paradossale”, l’istanza di sospensione della sanzione disciplinare irrogata dal CNF).

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rossetti), SS.UU., ordinanza n. 14261 del 28 maggio 2025
NOTA:
In arg. cfr. pure CNF n. 88/2015, secondo cui “Le ricadute della sanzione disciplinare sulla vita professionale del condannato, a causa delle doglianze di carattere deontologico che potrebbero essergli rivolte dai colleghi, sono giuridicamente irrilevanti (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’asserita illegittimità della sanzione disciplinare per via della sua natura ontologicamente afflittiva)”.

Giurisprudenza Cassazione

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