Il ritardo del Giudice nell’emissione del provvedimento richiestogli non legittima il difensore a minacciare richieste risarcitorie nei suoi confronti (specie se avanzate in pendenza del giudizio stesso al fine di precostituirsi una ragione di ricusazione), anche in considerazione dei presupposti nonché della legittimazione attiva e passiva che regolano l’azione esperibile nei confronti del Magistrato per asseriti danni derivanti da comportamenti dolosi o gravemente colposi nell’esercizio delle sue funzioni (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 17720 del 18 Luglio 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 256 del 28 Luglio 2016
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