In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non costituisce motivo di nullità della deliberazione del Consiglio dell’ordine la mancata rituale sottoscrizione del dispositivo ad opera del presidente e del segretario, atteso che il dispositivo non costituisce un atto documentale autonomo, non dovendo essere letto in udienza, ed essendo le deliberazioni del Consiglio dell’ordine pubblicate mediante deposito dell’originale negli uffici di segreteria.
Cassazione Civile, sentenza del 18-04-2003, n. 6295, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Bonomo M- P.M. Iannelli D (conf.)
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