La mancata risposta alle richieste del Collega avversario circa l’inadempimento del proprio cliente

Contravviene all’obbligo deontologico di correttezza e lealtà nei confronti dei Colleghi (art. 19 cdfArt. 19 cdf – Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensiL’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.Leggi il testo completo →) l’avvocato che, dopo aver collaborato alla stipula di una transazione ed aver assicurato il suo puntuale adempimento da parte del proprio assistito, successivamente ometta di fornire risposte o spiegazioni, richiestegli dal legale avversario, sull’inadempimento del proprio cliente alla transazione stessa (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 236

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 232.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 29 Dicembre 2015 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Ottobre 2012 (avvertimento)