In tema di ordinamento professionale forense, non costituisce illecito disciplinare, sanzionato dall’art. 24, secondo capoverso, del relativo codice deontologico, la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 12/05/2010)
Cassazione Civile, sez. Unite, 28 febbraio 2011, n. 4773- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BUCCIANTE Ettore- P.M. CENICCOLA Raffaele
NOTA:
In senso conforme, oltre alla successiva pronuncia di Cassazione, Sezioni Unite, n. 30173 del 30 dicembre 2011:
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166
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