In materia di elezioni dei Consigli degli ordini degli avvocati, la mancanza, nella decisione del Consiglio nazionale forense resa in sede di reclamo contro i risultati elettorali, della sottoscrizione del presidente – prescritta, unitamente a quella del segretario, dall’art. 44 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 – non è motivo di nullità quando riguarda la copia e non l’originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell’originale della decisione e sia stato, quindi, messo in condizione di prendere visione dell’originale dell’atto non è legittimato a dedurre, in sede di ricorso per cassazione, come motivo di nullità della decisione, vizi riguardanti la formazione della copia.
Cassazione Civile, sentenza 06-06-2003, n. 9069, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni Lf- P.M. Maccarone V (diff.)
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