La parte che abbia ricevuto regolare notizia, nelle forme previste dall’art. 64 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, del deposito dell’originale della decisione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense e che sia stata, quindi, posta in condizione di prendere visione dell’atto nella sua integrità, non è legittimata a dedurre, in sede di ricorso per cassazione, come motivo di nullità della notificazione della medesima decisione, la mancanza, nella copia notificata, di una pagina presente nell’originale.
Cassazione Civile, sentenza del 18 ottobre 1994, n. 8482, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Garofalo G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)
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