In considerazione delle sue particolari caratteristiche, nel corso del procedimento disciplinare amministrativo davanti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori è consentita la lettura di deposizioni testimoniali assunte in precedenza da un Collegio diversamente composto, purché la lettura sia consentita, anche tacitamente, dal professionista incolpato o dal suo difensore (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso l’illegittimità di tali letture in quanto l’incolpata e il suo difensore, presenti, avevano dato il loro tacito consenso non manifestando alcuna volontà contraria).
Cassazione Civile, sentenza del 25 maggio 2001, n. 218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)
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