La graduazione della sanzione disciplinare da parte del giudice disciplinare in applicazione del criterio previsto dall’art 21 codice deontologico non è soggetta a sindacato di legittimità da parte della Corte di Cassazione, giacché le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un’autorità non statuale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì non tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l’entità delle stesse tra un minimo ed un massimo che ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio-, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, sentenza n. 31227 del 29 dicembre 2017
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 31227 del 29 Dicembre 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 382 del 30 Dicembre 2016
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