A norma degli artt. 24, 31, 35, 37, 50 e 54 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sono devolute alla giurisdizione del Consiglio nazionale forense tutte le controversie relative alla iscrizione, al rifiuto di iscrizione, nonché alla cancellazione dall’albo professionale degli avvocati, così come quelle relative all’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei medesimi (nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del C.N.F. in relazione al ricorso presentato da un avvocato contro la delibera del locale Consiglio dell’ordine che, disponendo l’archiviazione di un esposto del medesimo contro un collega, aveva confermato l’iscrizione all’albo di quest’ultimo, rigettando la relativa richiesta di cancellazione). (Regola giurisdizione)
Cassazione Civile, sez. Unite, Ordinanza del 11 dicembre 2007, n. 25831- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. FINOCCHIARO Mario – P.C.M. c. P.S.
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