I Consigli locali dell’ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all’ordine forense a livello locale e, quindi, all’interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d’un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si instaura con l’appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l’associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio-, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, sentenza n. 31227 del 29 dicembre 2017
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 31227 del 29 Dicembre 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 382
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