La finalità e la natura della sospensione cautelare sono differenti da quelle della sanzione disciplinare

La finalità e la natura della sospensione cautelare sono del tutto differenti da quelle della sanzione irrogata a conclusione del procedimento, sicchè non è alla luce del possibile esito del procedimento disciplinare (né tantomeno del processo penale) che può essere valutata la legittimità del ricorso alla misura di cui all’art. 60 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Napoli, rel. Galletti- sentenza n. 336 del 21 settembre 2024).

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025

Giurisprudenza Cassazione

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