La determinazione della sanzione disciplinare irrogata dal CNF è insindacabile in sede di legittimità

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di determinare ed applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato al Consiglio nazionale forense e non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio in ordine al tipo e all’entità della sanzione applicata.

Corte di Cassazione (pres. Cirillo, rel. Scarpa), SS.UU., sentenza n. 4844 del 25 febbraio 2025

Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment