In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di determinare ed applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato al Consiglio nazionale forense e non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio in ordine al tipo e all’entità della sanzione applicata.
Corte di Cassazione (pres. Cirillo, rel. Scarpa), SS.UU., sentenza n. 4844 del 25 febbraio 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 4844 del 25 Febbraio 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 307 del 23 Luglio 2024
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