La determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, essendo riservato agli organi disciplinari il potere di applicare la sanzione più rispondente alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale.
Cassazione Civile, sentenza del 13 gennaio 2003, n. 326, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Paolini G- P.M. Iannelli D (conf.)
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