La sopravvenuta irrilevanza penale dell’ingiuria per abrogazione del delitto ex art. 594 cod.pen. non spiega corrispondenti effetti in sede disciplinare, stante l’autonomia delle rispettive sfere di responsabilità, tanto più considerato che l’ordinamento professionale pone a carico dell’avvocato un dovere deontologico di dignità, decoro e continenza anche indipendentemente dalle disposizioni civili e penali.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 20383 del 16 Luglio 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 141 del 27 Luglio 2020
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