In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il consiglio dell’ordine non può ritenersi regolarmente costituito non solo quando, come previsto dall’art. 43 R.D. n. 37 del 1934, non sia presente almeno la metà del numero complessivo dei componenti, ma anche quando, pur essendo la deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dalla legge, il collegio si sia costituito senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti nelle forme previste; l’illegale costituzione del collegio disciplinare costituisce un vizio che può essere fatto valere per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, vertendosi in ipotesi di “error in procedendo”, possono procedere ad un esame diretto degli atti processuali.
Cassazione Civile, sentenza del 07 dicembre 1999, n. 864, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Giannantonio Er- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)
NOTA:
Contra, la successiva Cassazione Civile, sentenza del 04 maggio 2004, n. 08431, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Vitrone U- P.M. Maccarone V (Diff.), secondo cui:
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell’ordine, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale forense, nè, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
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