La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

Anche a seguito della legge n. 247 del 2012, la deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile né innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, né dinanzi al TAR, in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna.

Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 15199 del 22 luglio 2016

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 30 novembre 2015, n. 176, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 30 novembre 2015, n. 175 , Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 30 novembre 2015, n. 174, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 24 settembre 2015, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 24 settembre 2015, n. 153, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 129.
Nello stesso senso, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016, nonché Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884.

abc, Giurisprudenza Cassazione

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