La deliberazione dei CDD che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna.
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 4 aprile 2017, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 28 settembre 2016, n. 300, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 29 luglio 2016, n. 277, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 10 maggio 2016, n. 135.
In arg. cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza del 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 16993 del 10 Luglio 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 5 del 23 Gennaio 2017
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