La Corte di Cassazione non può mitigare o aggravare la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio Nazionale forense, giacché la determinazione dell’entità della sanzione disciplinare adeguata e proporzionata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici.
Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Leone), SS.UU., sentenza n. 24181 dell’8 agosto 2023
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Scarpa), SS.UU., sentenza n. 20650 del 17 luglio 2023.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 24181 del 08 Agosto 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 167 del 11 Ottobre 2022
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