Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 26232 del 26 settembre 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 26232 del 26 Settembre 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 47 del 27 Febbraio 2025
0 Comment