La comunicazione e notifica degli atti amministrativi da parte del COA ben può avvenire a mezzo PEC

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e secondo la disciplina anteriore a quella di cui all’art. 31 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, la normativa di cui agli artt. 50 e 46, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934 va integrata con le evoluzioni di quella in tema di notificazioni e comunicazioni da parte di enti pubblici non economici; pertanto, per il destinatario di integrale comunicazione a mezzo PEC della decisione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine, che si limiti a lamentarne l’irritualità perché sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o per carenza di un’attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine Forense secondo la disciplina previgente) e che comunque non ha dedotto in concreto alcuna conseguente violazione del diritto di difesa, è validamente iniziato a decorrere il termine per l’impugnazione.

Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018

abc, Giurisprudenza Cassazione

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