La Cassazione non valuta il merito delle decisioni CNF, ma congruità, adeguatezza e assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale

Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Federici), SS.UU., ordinanza n. 32824 del 16 dicembre 2025

Giurisprudenza Cassazione

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