Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Federici), SS.UU., ordinanza n. 32824 del 16 dicembre 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 32824 del 16 Dicembre 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 67 del 22 Marzo 2025
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