La Cassazione non può sostituirsi all’organo disciplinare nel valutare se una determinata condotta rientri o meno in una previsione deontologica di portata generale

Poiché l’illecito deontologico dell’avvocato è solo tendenzialmente tipico (art. 3 L. n. 247/2012), la Corte di cassazione non può sostituirsi all’organo disciplinare nel valutare se una determinata condotta rientri o meno in una previsione disciplinare di portata generale (art. 9 cdf), potendo solo sindacare, sotto il profilo della violazione di legge, la ragionevolezza con cui l’organo disciplinare ha ricavato, dalla previsione deontologica generale, il precetto da applicare al caso concreto. Infatti, poiché la norma deontologica non fornisce, per sua intrinseca natura, elementi tassativi per la definizione delle condotte disciplinarmente illecite, il sindacato di legittimità deve tener conto del fatto che la categoria normativa impiegata finisce con l’attribuire agli organi disciplinari forensi un compito di individuazione delle condotte sanzionabili, nel quale non può ammettersi una sostituzione da parte dal giudice di legittimità.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 6439 del 11 marzo 2025

Giurisprudenza CNF

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