La cancellazione dall’albo degli avvocati e procuratori secondo le previsioni degli artt. 16 e 37 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 non è inquadrabile nelle figure dell’annullamento o della revoca degli atti amministrativi, ma costituisce espressione di un potere (privo di carattere di discrezionalità) conferito ai Consigli dell’ordine in sede di controllo sui requisiti del rapporto costituito con l’iscrizione e, pertanto, può essere disposta per situazioni (nella specie, d’incompatibilità) sia sopravvenute che preesistenti all’iscrizione.
Cassazione Civile, sentenza del 11 novembre 1991, n. 12016, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)
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