L’art. 16, secondo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), laddove (nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 23 marzo 1940 n. 254) dispone che la cancellazione dall’albo “è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e dei requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti”, stabilisce una previsione eccettuativa riferibile a professionisti direttamente interessati da tale decisione, e, pertanto, non invocabile con riguardo a professionisti la cui iscrizione sia stata disposta in via di estensione soggettiva degli effetti del giudicato costituito dalla stessa decisione.
Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 1992, n. 13005, sez. U- Pres. Santosuosso F- Rel. Longo GE- P.M. Grossi M (Conf)
0 Comment