L’esimente di cui all’art. 598 c.p. non rileva in sede disciplinare, ove infatti -nell’autonomia riconosciuta dall’Ordinamento per la definizione dell’illecito deontologico- la rilevanza di un comportamento prescinde dalla sua eventuale non punibilità o liceità penale (o civile) e sussiste in ogni ipotesi di violazione dei generali doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, fedeltà, correttezza e diligenza (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 4994 del 02 Marzo 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 192 del 12 Luglio 2016
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