In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: qualora l’assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste, l’esclusione dell’ontologia del fatto ne impedisce la valutazione anche disciplinare, mentre se essa è intervenuta perché il fatto non costituisce reato, riconoscendone l’ontologia ed escludendo la sola rilevanza penale, l’organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico, giacché gli stessi fatti irrilevanti in sede penale ben possono, invece, essere idonei a ledere i princìpi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 12902 del 13 maggio 2021
NOTA:
Sull’ipotesi di proscioglimento in sede penale per prescrizione del reato, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza n. 28 del 6 maggio 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019.
Sulla irrilevanza in sede disciplinare di benefici della non menzione e della sospensione della pena (che in sede penale costituisce conseguenza della scelta del rito e dell’incensuratezza), nonché dell’amnistia e dell’indulto, cfr. infine Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 42 del 12 giugno 2019 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 14039 dell’8 luglio 2016.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 12902 del 13 Maggio 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 171 del 16 Dicembre 2019
0 Comment