Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di giudice tributario, disciplinata dall’art. 5 D. Lgs. n. 545 del 1992, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e la conseguente legittimazione dell’interessato all’esercizio della professione forense. La violazione dell’art. 3 RDL n. 1578 del 1933, infatti, può solo determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari a carico del professionista ma non incidere sulla nomina alle funzioni giudiziarie onorarie nè rendere invalido il provvedimento giurisdizionale emesso nell’espletamento di questa funzione.
Cassazione Civile, sentenza del 08 luglio 2004, n. 12598, sez. 5- Pres. Saccucci B- Rel. Cultrera MR- P.M. Pivetti M (Conf.)
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