La S.P.A. Aeroporti di Roma, in quanto ente di diritto privato, non rientra fra gli enti pubblici per i cui dipendenti l’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 prevede una deroga al principio dell’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato e procuratore, non valendo ad escludere la natura privata di detta società i rilievi concernenti il suo assoggettamento a controlli pubblicistici, la partecipazione dello Stato al suo capitale o i poteri ad essa conferiti in materia di espropriazione.
Cassazione Civile, sentenza del 06 novembre 1991, n. 11857, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)
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