L’iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati presuppone che gli stessi siano inquadrati negli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione e in qualsiasi modo presso gli enti stessi e che a tali uffici – aventi, nell’ambito della struttura dell’Ente, una loro autonomia – siano affidati compiti di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in controversie coinvolgenti gli enti di appartenenza. Non ricorre, pertanto, tale presupposto – mancando l’affidamento di compiti di patrocinio legale in senso stretto – per il dipendente di una Cassa di Risparmio assegnato all’ufficio legale della direzione del personale; costui, essendo privo “ab origine” – allorché la Cassa era un Ente pubblico – di tale diritto all’iscrizione, neppure può mantenerlo, “ex” art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, in conseguenza della privatizzazione dell’Ente di appartenenza.
Cassazione Civile, sentenza del 14 marzo 2002, n. 3735, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Altieri E- P.M. Palmieri R (conf.)
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