Per effetto della previsione dettata dall’art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 218 a garanzia dei dipendenti degli enti creditizi pubblici trasformati in società per azioni, soltanto il laureato in giurisprudenza che, quale dipendente addetto all’ufficio legale di un ente creditizio pubblico, abbia in tale posizione compiuto il prescritto periodo di pratica legale, sebbene non titolare di un diritto quesito, gode di un’aspettativa tutelata – suscettibile di perfezionamento successivamente alla trasformazione dell’ente – in ordine alla futura iscrizione nell’albo speciale degli avvocati (“ex” art. 3 regio decreto – legge n. 1578 del 1933), fermo il previo riscontro del verificarsi di tutte le condizioni (quali il superamento dell’esame di Stato ed il possesso dei prescritti requisiti soggettivi); ne consegue che non può vantare detta aspettativa il dipendente della banca che abbia svolto la pratica legale presso studi legali esterni al di fuori dell’impegno connesso al rapporto di lavoro subordinato e sia stato destinato all’ufficio legale dell’istituto di credito soltanto dopo l’avvenuta trasformazione di esso in società per azioni.
Cassazione Civile, sentenza del 07 novembre 2001, n. 13802, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vitrone U- P.M. Lo Cascio G (conf.)
0 Comment