Incompatibilità professionale: gli addetti ad uffici legali di soggetti privati

Il principio dell’incompatibilità fra l’esercizio della professione forense ed un rapporto di impiego retribuito, fissato dall’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, è derogato, ai sensi del quarto comma lett b) della norma medesima, per gli avvocati e procuratori degli uffici legali presso le “amministrazioni od istituzioni pubbliche”. Detta deroga, pertanto, non riguarda gli addetti agli uffici legali di soggetti privati (nella specie, banca agricola e commerciale di reggio emilia), a nulla rilevando che gli stessi svolgano attività di interesse pubblico, o siano sottoposti a controlli da parte dello stato.

Cassazione Civile, sentenza del 21 giugno 1976, n. 2321, sez. U- Pres. BOCCIA U- Rel. DELFINI G

Giurisprudenza Cassazione

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