In tema di professione forense, per integrare l’incompatibilità prevista dall’art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 247 del 2012 è sufficiente la mera iscrizione in un altro albo professionale (diverso da quelli per cui è espressamente consentita), non essendo necessario che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del C.N.F., il quale aveva affermato che l’iscrizione all’albo degli avvocati era incompatibile con quella all’albo degli odontoiatri, pur in assenza di un concreto esercizio della relativa professione sanitaria). (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mancino), SS.UU., sentenza n. 35981 del 27 dicembre 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 35981 del 27 Dicembre 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 46 del 27 Marzo 2023
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