Incensurabile in Cassazione l’adeguatezza della sanzione disciplinare inflitta

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari, cosicché la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione.

Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Chiarini), SS.UU, sentenza n. 19448 del 30 settembre 2015

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Virgilo), SS.UU, sentenza n. 24282 del 14 novembre 2014, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Bandini), SS.UU, sentenza n. 15429 del 7 luglio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014, nonché Cass., SU, nn. 326/2003; 1229/2004; 11564/2011; 13791/2012; 9032/2014.

Giurisprudenza Cassazione

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