E’ inammissibile ogni argomento con cui nella sostanza si intenda aggredire in Cassazione la scelta della sanzione più opportuna, rimessa al giudice disciplinare in base all’apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, costituendo la determinazione della sanzione adeguata una mera valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19030 del 06 Luglio 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 12 del 25 Gennaio 2021
0 Comment