Nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali forensi, è inammissibile l’intervento di terzi, in quanto privi di legittimazione ed interesse, salvo eccezioni espressamente previste (Nella specie, trattavasi di cancellazione amministrativa dall’albo).
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34445 del 24 dicembre 2019
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 34445 del 24 Dicembre 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 237 del 31 Dicembre 2018
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