Inammissibile l’impugnazione in Cassazione non sufficientemente chiara ed esauriente

Anche avverso le sentenze pronunciate dal Consiglio Nazionale Forense, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità (art.  366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.) l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, nonché lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, come compiuta dal giudice di merito o comunque dalla sentenza gravata. Occorre quindi che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.

Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 2089 del 30 gennaio 2020

Giurisprudenza Cassazione

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