E’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del consiglio nazionale forense che abbia disposto la cancellazione dallo albo di un legale ove sottoscritto personalmente dallo stesso, e non da avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale, nel caso in cui la cancellazione sia stata disposta con provvedimento esecutivo e non vi sia stata sospensione su istanza dell’interessato.
Cassazione Civile, sentenza del 20-11-1982, n. 6253, sez. U- Pres. MARCHETTI D- Rel. LO SURDO G- P.M. FABI B (CONF)
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