E’ inammissibile l’istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del collegio giudicante, perché l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto in parte qua l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sica – sentenza del 9 marzo 2017, n. 9).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, sentenza n. 24966 del 23 ottobre 2017
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 24966 del 23 Ottobre 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 9 del 09 Marzo 2017
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