L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione.
Corte di Cassazione (pres. Curzio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34429 del 24 dicembre 2019
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 34429 del 24 Dicembre 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 194 del 18 Dicembre 2018
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